Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 23/01/2018 n° 1584
In materia di trasporto aereo, secondo la normativa europea il ritardo oltre determinate soglie comporta il risarcimento del danno da parte della compagnia a favore del viaggiatore.
In caso di contestazione, come si riparte l’onere della prova tra passeggero e vettore?
A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con l’ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1584.
Con ordinanza n. 1584/2018 la Corte di Cassazione ha affermato un nuovo principio di diritto secondo cui “il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore. Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004″
La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini concerne il tema dell’onere della prova in caso di ritardo del vettore aereo. Diverse normative si sono pronunciate sul tema senza tuttavia fornire una regola univoca circa la prova dell’inadempimento.
La Convenzione di Montréal, ad esempio, punta sul caso fortuito e sulla forza maggiore; cosicchè il vettore è liberato dall’onere della prova se dimostra l’imprevedibilità del danno e l’impossibilità di attuare comportamenti idonei ad evitare l’evento.
Ancora, il Regolamento CE n. 261/2004 parla di assistenza ai passeggeri mediante somministrazione di pasti e alloggi e di diritto al rimborso del costo del biglietto o, ancora, di imbarco su di un volo alternativo; ma non fa riferimento i alcun modo all’onere della prova in caso di inadempimento totl o parziale del vettore. Sulla questione, infine, è intervenuta la Corte di Giustizia, la quale ha precisato che le due normative precedenti non si escludono a vicenda, ma, al contrario, si compensano. Tali discipline si basano sull’affermazione del principio di presunzione di responsabilità del vettore aereo.
Pertanto, una volta provato l’inesatto adempimento, spetta al vettore fornire la prova liberatoria allegando il caso fortuito o la forza maggiore.
Solamente nel caso di cancellazione del volo o di ritardo pari o superiore a tre ore, tempestivamente prevista, dei quali sia stato fornito l’avviso di cui all’art. 5, comma 1, lett. C del Regolamento, la sopra citata presunzione di responsabilità non si applica.
Conseguentemente, e così come previsto dall’art. 1218 c.c., in tema di obbligazioni e con riferimento alla prova dell’inadempimento, il creditore che agisce in giudizio per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, o ancora, per l’inadempimento, deve fornire la prova della fonte del suo diritto; sarà onere del debitore dare prova dell’avvenuto adempimento.
Fonte: Altalex.com