Cassazione penale, SS.UU., informazione provvisoria 23/06/2016 n° 18
Se il querelante non compare davanti al giudice, nonostante l’esplicito avvertimento da parte di quest’ultimo a comparire, tale comportamento deve essere interpretato come remissione tacita della querela. E’ quanto emerge dall’informazione provvisoria n. 18 delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 23 giugno 2016.
Nella specie il querelante non si presentava in udienza né davanti al Giudice di pace, né dinanzi al Tribunale ordinario, nonostante l’esplicito avvertimento del giudice secondo cui l’eventuale assenza del querelante sarebbe stata interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, secondo quanto stabilito dall’art. 152 c.p.
Secondo le Sezioni Unite la mancata comparizione al processo della parte offesa, in presenza dell’avvertimento di cui sopra, deve essere interpretata come remissione tacita della querela.
Fonte: Altalex.com