Obbligo POS: chi è soggetto e quali sanzioni

Postato da il 17 giu 2022 in Contratti e obbligazioni, Diritto civile, Tutti | 0 commenti

Obbligo POS: chi è soggetto e quali sanzioni

L’obbligo del POS, introdotto dal dl n. 179/2012 per imprese, commercianti e professionisti, in base al dl n. 36/2022 decorre dal 30.06.2022, per chi trasgredisce sanzione di 30 euro fissi e del 4% sul valore della transazione
Il POS, acronimo di Point Of Sale (punto di vendita) è un dispositivo elettronico che permette a chi acquista un bene o un servizio di poter effettuare il pagamento con carte prepagate, carte di credito e carte di debito. L’operazione avviene grazie alla lettura del chip presente sulle carte utilizzate per il pagamento. Il Pos risulta essere uno strumento assai utile nelle lotta all’evasione fiscale perché consente di ricorrere a una modalità alternativa, rispetto al contante, per effettuare i pagamenti.
In Italia del resto la lotta dura al contante risale a circa quindi anni fa. Dal 14.12.2007 vige infatti in Italia il dlgs n. 231/2007, che ha dato attuazione della direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, che a tale fine ha introdotto anche limiti di importo all’utilizzo del contante.
Dal punto di vista normativo il POS in Italia è stato introdotto per la prima volta dal Governo Monti nel 2012, che lo ha reso obbligatorio a partire dal 2014 per commercianti e liberi professionisti.
Di fatto però tale obbligo per anni non ha mai avuto una attuazione concreta perché la normativa, pur introducendo l’obbligo, non ha previsto sanzioni in caso di trasgressione e neppure incentivi in caso di adozione.
Questo vuoto normativo è stato colmato in seguito: con la modifica dell’art. 15 del decreto legge n. 179/2012 che contempla misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti che non accettano pagamenti elettronici;
con l’incentivo del riconoscimento di un credito di imposta per le commissioni dovute in relazione a tutte quelle cessioni di beni e prestazioni di servizi in favore dei consumatori finali a partire dal 1 luglio 2020.
Nel corso del 2021, il decreto legge n. 152/2021 contenente le disposizioni urgenti finalizzate ad attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, con l’art. 19 ter va a modificare ancora una volta l’art. 15 del dlgs n. 119/2012 commi 4 e 4 bis.
Quest’ultimo comma in particolare, in virtù della modifica, prevedeva in sostanza che a partire dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si dovesse applicare la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale era stato rifiutato il pagamento elettronico.
Il termine di decorrenza per l’obbligo del POS del 1 gennaio 2023 è stato però anticipato ad opera del successivo decreto legge n. 36/2022, in vigore dal 1 maggio 2022, che ha anticipato l’obbligo del POS al 30 giugno 2022, confermando per il resto la sanzione amministrativa pecuniaria di 30 euro maggiorata del 4% del valore della transazione.
L’introduzione del POS obbligatorio è stata bilanciata dal legislatore con il riconoscimento di diverse agevolazioni fiscali in favore delle imprese: fino al 30 giugno 2022 bonus del 100%, sotto forma di credito di imposta, per le somme addebitate sulle transazioni effettuate con carte o bancomat tramite strumenti collegati ai registratori di cassa, in base alle regole tecniche specificate nella circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2021;
decorsa questa data il bonus sarà del 30% e potranno beneficiarne coloro che esercitano un’arte, una professione o un’attività di impresa che nell’ano precedente non ha conseguito ricavi o compensi superiori ai 400.000,00 euro;
credito di imposta ulteriore ma variabile nelle misure del 10, 40 e 70% in base all’ammontare dei ricavi dell’anno precedente (fino a a 5 milioni di euro, da 200.00,00 a1 milione di euro, fino a 200.000,00 euro) per chi, sempre entro il 30 giugno 2022, acquista un POS collegato al registratore di cassa telematico, fino all’importo massimo di 160,00.
Si dovranno dotare del POS entro il 30 giugno 2022 i seguenti soggetti: i commercianti, ossia coloro che effettuano attività di vendita sia di piccole che di grandi dimensioni, anche se in forma ambulante; gli artigiani, come i fabbri e i falegnami ad esempio; coloro che esercitato attività di bar e ristorazione; coloro che esercitano attività di ricezione come alberghi e B&B; professionisti come avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, medici, architetti, geometri, ingegneri, ecc.. Questi soggetti quindi dal 1 luglio 2022 non potranno rifiutare i pagamenti elettronici.
Solo in un caso non è previsto l’obbligo di accettare i pagamenti elettronici, ossia in presenza di una “oggettiva impossibilità tecnica”.
In casi come questi la normativa sanzionatoria è quella prevista in via generale dalla legge n. 689/81 per quanto riguarda procedure e termini, fatta eccezione per l’art. 16 che prevede il pagamento il misura ridotta, “oblazione amministrativa” in gergo tecnico.

Fonte: www.StudioCataldi.it

Condividi
    468 ad

    Leave a Comment