Email priva di firma fa piena prova se la controparte non la disconosce

Postato da il 17 lug 2018 in Diritto civile, procedura civile, processo telematico, prova, Tutti | 0 commenti

Email priva di firma fa piena prova se la controparte non la disconosce

Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 14/05/2018 n° 11606

L’e-mail, seppur priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall’art. 2712 c.c. e, dunque, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Così si è espressa la Suprema Corte nell’ordinanza 14 maggio 2018, n. 11606, in antitesi rispetto a quanto di recente statuito sempre dalla Cassazione, sezione lavoro (n. 5523/2018).

Nella fattispecie, una società depositava ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di un’altra società, per sentirla condannare al pagamento “di strumentazioni di navi da diporto ordinate da quest’ultima”.

A fondamento della propria domanda, produceva lo scambio mail intercorso tra le due società, con cui la prima proponeva alla seconda, che accettava, un piano di rientro per il credito scaduto.

Il giudice dell’appello, per quanto qui di interesse, ha ritenuto che lo scambio di e-mail, non contestate “quanto alla loro provenienza e testuale contenuto”, fosse idoneo a provare il rapporto commerciale intercorso fra le parti e, di conseguenza, il credito azionato col decreto ingiuntivo.

Occorre dare atto pertanto dell’esistenza di due distinti orientamenti della giurisprudenza di legittimità sull’efficacia probatoria dei documenti informatici quali la e-mail (semplice).

Secondo il primo, espresso di recente appunto dalla Cassazione n. 5523/18, la e-mail sarebbe un documento informatico recante una firma elettronica semplice, costituita dalla combinazione di user name e password, che consente l’associazione della stessa al titolare della casella di posta da cui il messaggio è stato spedito.

Ciò posto, tenuto conto che l’art. 21 del D.Lgs. n. 82 del 2005 attribuisce l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del cod. civ. solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell’art. 20, D.Lgs 82/2005, l’idoneità di ogni diverso documento informatico (come l’e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.

Secondo l’orientamento condiviso dall’ordinanza in commento, invece, la e-mail sarebbe un documento informatico non firmato. In altri termini, user name e password non svolgerebbero alcuna funzione dichiarativa e pertanto la e-mail deve essere ricondotta alla categoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c.

Come noto, l’art. 2712 c.c. stabilisce che le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Ne consegue che, in assenza di disconoscimento, l’art. 2712 c.c. riconosce alle riproduzioni, fra cui la e-mail tradizionale, efficacia di prova legale. In caso contrario, deve escludersi il pieno valore probatorio della riproduzione, che conserva tuttavia il minor valore di elemento di prova.

Fonte: Altalex.com nota di Giuseppina Mattiello

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