Danno alla professionalità del medico demansionato

Postato da il 11 ott 2014 in Danno non patrimoniale, diritto del lavoro, risarcimento danni, Tutti | 0 commenti

Danno alla professionalità del medico demansionato

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – Sez. Lavoro – Danno alla professionalità del medico demansionato. La scelta dell’ASL di adibire il medico a mansioni diverse si pone “in contrasto con il diritto del dirigente medico a non essere escluso dall’effettivo svolgimento di attività clinica, che costituisce il nucleo qualificante della propria professionalità” (sentenza nr. 19778/14).

FATTO: Con sentenza non definitiva n. 171/03, il Tribunale di Belluno, nel confermare il provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ., ordinava all’Unità locale socio sanitaria n. —- di Feltre di reintegrare il Dott. G.M. nelle funzioni di dirigente medico di 1^ livello presso il Servizio di Pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di —–, mansioni delle quali era stato privato a seguito del conferimento dell’incarico di responsabile del progetto di informatizzazione del Pronto Soccorso e delle procedure connesse. Con sentenza definitiva n. 130/09 il Tribunale respingeva le domande di danni proposte dal ricorrente in quanto non provate. Contro tale sentenza proponeva appello principale il Dott. G., mentre la sentenza non definitiva veniva impugnata, in via incidentale, dall’Unità socio sanitaria. Con sentenza depositata il 21 gennaio 2013, la Corte d’appello di Venezia dichiarava inammissibile l’appello incidentale e, in parziale accoglimento dell’appello principale, condannava l’Unità socio sanitaria, in relazione al periodo 6 aprile 1999 – 30 settembre 2000 ed esclusi i periodi in cui il rapporto aveva subito interruzioni, al risarcimento del danno professionale subito dal Dott. G., commisurato mensilmente al 30% dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita dal medesimo. Rigettava la richiesta di ulteriori danni. Contro questa sentenza ricorre per cassazione il Dott. G. sulla base di un solo motivo. Resiste con controricorso la Unità socio sanitaria, proponendo ricorso incidentale, affidato a due motivi.

DIRITTO: La Corte di merito non ha ritenuto, diversamente da quanto sostenuto dalla Unità socio sanitaria, che il danno alla professionalità fosse in re ipsa, ma ha affermato che tale danno fosse stato dimostrato attraverso la prova per presunzioni, desunta dal tipo di incarico conferito al Dott. G., nominato responsabile del progetto di informatizzazione del Pronto Soccorso, incarico che, impedendogli di continuare a svolgere la professione medica, obiettivamente comportava un impoverimento della sua capacità professionale e gli precludeva di acquisirne una maggiore, con progressiva perdita delle conoscenze acquisite. Inoltre il predetto incarico gli procurava un notevole danno all’immagine, desumibile dal “raffronto tra l’elevata qualifica posseduta e il concreto “confinamento” in compiti affatto diversi e concretizzatosi nella totale esclusione del Dott. G. dall’effettivo svolgimento di attività clinica”. Pertanto la scelta dell’ASL di adibire il medico a mansioni diverse si pone “in contrasto con il diritto del dirigente medico a non essere escluso dall’effettivo svolgimento di attività clinica, che costituisce il nucleo qualificante della propria professionalità”.

Fonte: portale.fnomceo.it

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