Come ottenere un decreto ingiuntivo su fatture elettroniche

Postato da il 14 set 2022 in decreto ingiuntivo, Diritto civile, procedura civile, processo telematico, prova, Tutti | 1 commento

Come ottenere un decreto ingiuntivo su fatture elettroniche

Gli imprenditori e i professionisti sanno perfettamente che per recuperare un credito nei confronti di un cliente insolvente è necessario rivolgersi al Tribunale (o al Giudice di Pace, se il credito è inferiore a 5.000 €) e richiedere un ingiunzione di pagamento, comunemente nota come decreto ingiuntivo.
Il Codice di Procedura Civile consente a chi è creditore di una somma liquida di danaro di richiedere al giudice l’emissione del decreto contenente l’ingiunzione di pagamento a determinate condizioni, elencate nell’art. 633, ovvero:
se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
A norma del successivo art. 634, sono prove scritte idonee le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile nonché, con particolare riferimento a imprenditori e professionisti, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture.
L’avvento della fatturazione elettronica, tuttavia, ha avuto importati ripercussioni su questa ultima norma, tanto da spingere alcuni autori a sostenere che l’art. 634, co. 2, cpc debba ritenersi implicitamente abrogato o comunque modificato, in ragione delle caratteristiche proprie della fattura elettronica.
Ma andiamo con ordine.
La fattura elettronica è stata introdotta in Italia sin dalla legge finanziaria 2008 su impulso dell’Unione Europea, ma è diventata realtà soltanto a piccoli passi: è infatti obbligatoria verso la Pubblica Amministrazione dal 2014, e dal 2018 tra privati.
Con il Decreto Legge n. 36/2022, l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso dal 1° luglio 2022 anche ai contribuenti forfettari che, nell’anno precedente, hanno superato la soglia di 25.000 € di compensi, e dal 1° gennaio 2024 sarà obbligatoria per tutti i forfettari, indipendentemente dal compenso annuo.
Riassumendo le regole tecniche contenute nel provvedimento n. 89757/2018 dell’Agenzia delle Entrate, possiamo sintetizzare le caratteristiche della fattura elettronica come segue:
è un documento fiscale elettronico munito di firma digitale, come tale immodificabile;
comprova con certezza la sua avvenuta emissione;
è nota all’autorità fiscale dato che transita attraverso il Sistema di Interscambio (SdI);
si può dimostrare con certezza la sua emissione e la sua avvenuta ricezione attraverso il deposito dei duplicati informatici della fattura e di tutte le ricevute di posta elettronica certificata di consegna (tre per i privati o quattro per le P.A.);
nei casi di fattura verso la Pubblica Amministrazione, si può anche dimostrare il riconoscimento del credito da parte dell’amministrazione, producendo la pec di avvenuta accettazione.
In considerazione di queste caratteristiche, l’art. 1, co. 3ter del D.Lgs. n. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati ad emettere in via esclusiva fatture elettroniche trasmesse mediante lo SdI sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri contabili di cui agli art. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972.
Ciò induce a ritenere logico che, per tali soggetti, sia venuto meno anche l’obbligo di tenere questi registri, che servirebbero soltanto per essere utilizzati come prova scritta del credito in base al disposto dell’art. 634, co. 2, cpc in un eventuale ricorso monitorio.
Diversi Tribunale si sono già pronunciati nel senso di ritenere la fattura elettronica equipollente all’estratto autentico delle scritture contabili previsto dall’art. 634 co. 2 cpc (Tribunale di Verona del 29.11.2019; Tribunale di Vicenza del 25.10.2019, Tribunale di Padova del 25.05.2020, Tribunale di Cuneo del 14.04.2021) aprendo così la strada al deposito di ricorsi per ingiunzione di pagamento senza dover preventivamente richiedere l’estratto autentico notarile delle scritture contabili, evitando all’imprenditore di sostenere il relativo costo.
Ma come si devono produrre in giudizio le fatture elettroniche per dare prova scritta del credito?
Alcuni Tribunali hanno ritenuto di poter emettere il decreto ingiuntivo in favore del ricorrente sulla base del solo file “.xml” della fattura elettronica, ma per maggiore tranquillità è preferibile allegare anche tutte le comunicazioni ricevute a mezzo pec dallo SdI, attestanti l’invio e la consegna della fattura elettronica al destinatario.
Se il ricorso monitorio deve essere depositato in Tribunale, non sorgono particolari difficoltà: grazie al processo civile telematico, è possibile allegare tutti i file necessari (separatamente o in una cartella zip) alla busta telematica, e potranno essere facilmente consultati dal Magistrato.
Se invece il credito è inferiore a 5.000 €, competente per valore all’emissione del decreto ingiuntivo è il Giudice di Pace, davanti al quale il processo civile telematico è ancora in fase di sperimentazione.
In questo caso, alcuni Uffici hanno ritenuto sufficiente l’allegazione della “copia cartacea” della fattura digitale, ovvero la stampa del file .xml opportunamente aperto attraverso gli appositi visualizzatori, ma per evitare opposizioni è sempre meglio depositare nel tradizionale fascicolo cartaceo un supporto digitale (chiavetta USB, scheda SD, CD) contenente tutti i file digitali che si depositerebbero in Tribunale.

Fonte: Altalex.com (Avv. Galimberti)

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