Cassazione penale, SS.UU., sentenza 14.10.2014 n° 42858
Se la pronuncia di illegittimità costituzionale colpisce le circostanze del reato, il giudice è tenuto a rideterminare la pena anche in caso di intervenuto giudicato. E’ quanto emerge dalla sentenza 14 ottobre 2014, n. 42858 delle Sezioni Unite Penali della Cassazione.
Le Sezioni unite erano state chiamate a risolvere il quesito «Se la dichiarazione della illegittimità costituzionale di norma penale sostanziale, diversa dalla norma incriminatrice (nella specie l’art. 69 c.p., comma 4, in parte de qua, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 251/2012), comporti, ovvero no, la rideterminazione della pena in executivis, così vincendo la preclusione del giudicato».
Gli ermellini hanno dato alla questione risposta affermativa; il soggetto condannato ad una pena determinata sulla base di un divieto di prevalenza, in seguito dichiarato illegittimo, è destinatario di una pena illegittima sia sotto un profilo oggettivo, in quanto derivante dalla applicazione di una norma di diritto penale sostanziale dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale dopo la sentenza irrevocabile, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto, almeno per una sua parte, non potrà essere positivamente finalizzata alla rieducazione del condannato e costituirà, anzi, un ostacolo al perseguimento di tale scopo perché sarà inevitabilmente avvertita come ingiusta da chi la sta subendo, per essere stata determinata dal giudice nell’esercizio dei suoi legittimi poteri, ma imposta da un legislatore che ha violato la Costituzione.
Il diritto fondamentale alla libertà personale «deve prevalere sulla intangibilità del giudicato, sicchè devono essere rimossi gli effetti ancora perduranti della violazione conseguente alla applicazione di tale norma incidente sulla determinazione della pena, dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale dopo la sentenza irrevocabile». Il compito di rimuovere tale illegittimità compete al giudice dell’esecuzione il quale, come ovvio, non avrà la stessa libertà del giudice del merito, dovendo sottostare ai limiti in cui gli è consentito dalla pronuncia di cognizione: ovvero le valutazioni del giudice dell’esecuzione non potranno contraddire quelle del giudice di merito così come risultano dal testo della sentenza irrevocabile.
Fonte: Altalex