Cartelle Inps: termine prescrizionale è di 5 anni

Postato da il 17 feb 2020 in diritto tributario, procedura civile, prova, Tutti | 0 commenti

Cartelle Inps: termine prescrizionale è di 5 anni

Il termine prescrizionale delle cartelle Inps è quinquennale; è decennale quello relativo alla procedura amministrativa di discarico per inesigibilità in ambito fiscale.

È quanto precisato dalla Cassazione con l’ordinanza 6 marzo 2019 – 16 gennaio 2020, n. 840 (testo in calce).

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte è intervenuta per chiarire che, nella controversia in esame relativa a cartelle di pagamento, non va applicata la normativa di riordino della disciplina della riscossione mediante ruoli, riguardante la revisione dei rapporti tra ente impositore e agente della riscossione.

In particolare, nel caso in oggetto, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione subentrata ad Equitalia Servizi Riscossione spa, ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte di merito aveva accolto l’appello proposto da un contribuente, atteso che, il giudice dell’appello aveva ritenuto, condividendo quanto sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 23397/2016, che il termine prescrizionale, applicabile al credito riferito alle cartelle di pagamento in questione, non era decennale ma quinquennale. Pertanto, ad avviso del giudice di merito, il credito azionato era da ritenersi prescritto, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo.

Con l’unico motivo proposto, la ricorrente ha contestato la decisione impugnata, rilevando la mancata applicazione del termine decennale di prescrizione della cartella esattoriale, divenuta definitiva in quanto non impugnata. Come precisato dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 23397/2016, la prescrizione decennale non deriva dall’applicazione del disposto dell’art. 2953 c.c., in quanto non si può equiparare la cartella non opposta alla sentenza passata in giudicato, come si evince sia nella sopra menzionata sentenza della Suprema Corte, sia dall’applicazione del termine ordinario di cui all’art. 2946 c.c. che delle disposizioni in materia tributaria quali il D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 19 e del D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 20.

Secondo parte ricorrente, dette disposizioni conferiscono un effetto novativo alle singole obbligazioni con la formazione della cartella esattoriale, per cui non valgono più i termini prescrizionali originari, ma va applicato un termine decennale per il riaffidamento all’agente della riscossione, da parte dell’ente creditore, dell’attività di recupero; per tali ragioni, l’unico termine di prescrizione del credito complessivamente considerato dalla cartella costituita, è decennale.

La Suprema Corte ha ritenuto infondate dette censure, e riportandosi alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 23397/2016, ha rilevato che , a decorrere dal 1999, l’agente della riscossione non è più tenuto a riversare all’ente impositore le somme eventualmente corrispondenti ai ruoli trasmessi, ma deve versare soltanto ciò che effettivamente riesce a riscuotere, di volta in volta. Pertanto, per le riscossioni non andate a buon fine, va applicata la “procedura di discarico per inesigibilità”, disciplinata dal D.Lgs. n. 112 del 1999 cit., art. 19 e ss.., in base alla quale, l’agente della riscossione o il concessionario per poter ottenere il discarico delle “quote iscritte a ruolo” indicate nella comunicazione di inesigibilità inviata all’ente creditore, deve fornire a tale ente la prova della correttezza del proprio operato. Nel successivo art. 20, il legislatore ha introdotto una procedura con la quale l’ente creditore può controllare l’operato dell’agente della riscossione nel recupero della quota.

Inoltre, al comma 6 di tale articolo 20, è prevista, nell’ambito della procedura amministrativa intercorrente tra ente creditore e concessionario, una “norma generale di salvaguardia per l’ente creditore”, secondo la quale, qualora tale ente, nell’esercizio della propria attività istituzionale individui l’esistenza di elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, “a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale”, riaffidare all’agente della riscossione le somme in riscossione, indicandogli i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, nonché i le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. In questo caso, l’azione dell’agente della riscossione deve essere preceduta dalla notifica dell’avviso di intimazione previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50.

Detta norma, però, è applicabile solo all’imposizione fiscale per varie ragioni, ed il termine di prescrizione decennale, richiamato dall’art 20 del dlgs n. 112/1999 è di natura sostanziale, senza riferimento all’art. 2953 cc, perché richiamato solo in riferimento all’attività amministrativa di riscossione “per la quale, in ambito fiscale, vale come regola generale, il termine ordinario della prescrizione, nell’ambito di una procedura (di discarico per inesigibilità) del pari di natura pacificamente amministrativa.”

La Cassazione ha ritenuto di dare seguito all’orientamento sopra menzionato, e per tali ragioni, ha rigettato il ricorso.

Fonte: Altalex.com

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