Assegno di divorzio va calcolato in base a criteri compositi

Postato da il 30 ago 2018 in Diritto civile, divorzio, Famiglia, procedura civile, prova, separazione tra coniugi, Tutti | 0 commenti

Assegno di divorzio va calcolato in base a criteri compositi

Cassazione civile, SS.UU., sentenza 11/07/2018 n° 18287

Al fine del calcolo dell’assegno di divorzio di cui all’articolo 5 della L. 1° dicembre 1970, n. 898 occorre tenere in considerazione non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. “composito” che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto.

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza del 11 luglio 2018, n. 18287.

Il parametro così come indicato, secondo i giudici, si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.

La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale.

Molto soddisfatti della pronuncia gli avvocati matrimonialisti; per essi l’Avv. Gian Ettore Gassani, presidente nazionale dell’Associazione avvocati matrimonialisti italiani, secondo il quale quanto stabilito dalla Corte Suprema “non lascia più spazio a dubbi perché finalmente si chiarisce che non è possibile equiparare tutti i matrimoni.

Un conto è il matrimonio mordi e fuggi che non prevede assegno, altro conto la relazione di una vita nella quale entrambi i coniugi hanno contribuito sostanzialmente alla relazione. Si chiarisce insomma che in caso di impegno il coniuge più debole ha diritto a qualcosa in più”.

Fonte: Altalex.com

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