Simulazione: la controdichiarazione non richiede l’atto pubblico

Postato da il 26 lug 2017 in Contratti e obbligazioni, Diritto civile, procedura civile, prova, Tutti | 0 commenti

Simulazione: la controdichiarazione non richiede l’atto pubblico

Cassazione Civile, sez. II, ordinanza 24/07/2017 n° 18204

La simulazione integra un’ipotesi di apparenza negoziale creata intenzionalmente dai contraenti, i quali in realtà vogliono che il contratto stipulato non produca tra loro alcun effetto (simulazione assoluta) oppure intendono come vincolante un altro negozio (il negozio dissimulato) destinato a rimanere occulto ai terzi.
In genere, per cautelarsi contro eventuali contestazioni reciproche, le parti cristallizzano l’accordo in un atto scritto, che mantengono segreto, denominato “controdichiarazione”, nel quale dichiarano la reale portata del contratto apparente.
In caso di donazione, per la quale è prescritta la forma dell’atto pubblico ad substantiam, la prova della simulazione tra le parti richiede anch’essa la forma dell’atto pubblico?
A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con l’ordinanza 24 luglio 2017, n. 18204 precisando il seguente principio di diritto che si formula ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1: “dall’art. 1417 c.c., si ricava che la prova della simulazione tra le parti soggiace ad un requisito di forma scritta ad probationem tantum, non anche a quello solenne ed ulteriore eventualmente richiesto ad substantiam per l’atto della cui simulazione si tratta.”
In ragione di ciò, secondo la Suprema Corte, la prova della parziale simulazione soggettiva di una donazione non richiede anch’essa l’atto pubblico, ma può essere fornita mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle stesse parti o da quella contro cui questa è prodotta.

Fonte: Altalex.com

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