Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22/11/2016 n° 23699
Nei contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono calcolati mediante un contatore, al sistema di lettura a contatore è riconosciuto il valore di una presunzione semplice di veridicità, che può essere smentita con qualsiasi mezzo di prova.
In caso di contestazione dei consumi da parte dell’utente, come si riparte l’onere della prova tra fruitore e fornitore?
A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con la sentenza 22 novembre 2016, n. 23699.
Ad un utente veniva notificato decreto ingiuntivo per fattura di pagamento in relazione a consumi idrici, non pagata, al quale seguiva opposizione, nella quale riteneva, tra le altre ragioni, che fosse stato ivi riportato un consumo eccessivo. Tribunale e Corte d’Appello respingevano la sua domanda oppositrice. L’utente ricorreva in Cassazione.
La fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto (Cass. n. 5915 del 2011). Questo principio si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall’ordinamento al sistema di lettura a contatore.
La Corte di Cassazione ha avuto modo più volte di affermare, in particolare in relazione ai contratti di abbonamento telefonico, che essi hanno la struttura del contratto per adesione di stampo privatistico, pur se integrato da norme speciali (che prevedono il sistema delle tariffe a contatore per la contabilizzazione del traffico) e norme regolamentari (che prevedono la regola della contabilizzazione a contatore centrale), che riconoscono al sistema di lettura a contatore il valore di una presunzione semplice di veridicità, che può essere smentita con qualsiasi mezzo di prova. Si è pertanto affermato che il rapporto di utenza telefonica (ma lo stesso principio è richiamabile a proposito dell’utenza idrica) costituisce, secondo i dettami della Corte Cost. n. 546 del 1994 e della Corte Cost. n. 1104 del 1998, un servizio pubblico essenziale, soggetto tuttavia al regime contrattuale di diritto comune ed alle relative regole di adempimento e di prestazioni secondo buona fede.
Il contratto di abbonamento telefonico è stato quindi qualificato come contratto per adesione di natura privata, pur se integrato da norme speciali (che prevedono il sistema delle tariffe a contatore per la contabilizzazione del traffico) e norme regolamentari (che prevedono le regole della contabilizzazione a contatore centrale), le quali non impediscono all’utente di superare la presunzione di veridicità della contabilizzazione dimostrando, con prova libera, anche orale, che il consumo reale è inferiore a quello indicato nella fattura, in quanto la bolletta è atto unilaterale di natura meramente contabile.
D’altronde, l’obbligo regolamentare (art. 12 D.M. n. 484 del 1988) del gestore di effettuare addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale non può risolversi in un privilegio probatorio, basato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, incombendo al detto gestore dimostrare sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, mediante la documentazione del traffico telefonico relativo all’utenza, mentre l’utente ben può, in difetto, esercitare il proprio diritto di contestazione e controllo, con prova libera a carattere anche presuntivo ed orale sulle circostanze del normale esercizio dell’utenza e dell’impossibilità che terzi ne abbiano fatto un uso anomalo (come avviene nel caso di domestici infedeli, cfr. Cass. n. 17041 del 2002).
Il principio è risalente e riviene da Cass. n. 10313 del 2004, che ha ribadito, in tema di riparto dell’onere probatorio, che l’obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l’utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, senza che spieghi, all’uopo, influenza la scelta dell’utente di non chiedere il controllo del traffico telefonico, richiesta funzionale, in concreto, al conseguimento di finalità differenti.
Può quindi affermarsi che, nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.
In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l’onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l’onere di provare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell’impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi; deriva da quanto precede che non può addebitarsi al somministrato la mancata prova dell’inesattezza dei calcoli eseguiti dal somministrante, nonchè non può ricadere sul fruitore della prestazione l’impossibilità di fornire la prova tecnica del corretto funzionamento del contatore.
Fonte: Altalex.com