Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza 30/11/2016 n° 24492
E’ illegittimo liquidare compensi irrisori all’avvocato. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza 30 novembre 2016, n. 24492. L’art. 2233, comma 2, codice civile preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.
Secondo il giudice di prime cure, in una causa vertente materia fallimentare, all’avvocato andavano liquidate competenze solo per le fasi necessarie dell’attività svolta ed ai valori minimi, con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisoria. Avverso il decreto del Tribunale, l’avvocato proponeva ricorso per cassazione.
Laddove il giudice riconosca l’attività svolta dal legale della procedura, non può liquidare compensi lesivi sia dei minimi stabiliti sia del canone del decoro della professione.
Il Supremo Collegio aveva già osservato che la facoltà di ridurre fino alla metà il compenso del difensore per l’opera prestata nelle controversie incontra un limite nell’art. 2233, comma 2, c.c., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. Civ. Sez. VI 22 dicembre 2015 n. 25804); in altra recente pronuncia (Cass. Civ. Sez. VI 31 marzo 2016 n. 6306), aveva aggiunto che i compensi del professionisti, quando sono riferiti a più fasi del giudizio, devono essere liquidati distinguendo ciascuna fase di esso, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle.
Per completezza, si aggiunga monolitico principio (non ricordato nella sentenza in commento) secondo il quale il giudice ha sempre l’onere di indicare dettagliatamente le singole voci che riduce (perché chieste in misura eccessiva), o elimina (perché non dovute) (Cass. Civ. Sez. 10 novembre 2015 n. 22883; Cass. Civ. Sez. I 17 settembre 2015 n. 18238, Cass. Civ. Sez. Lav. 24 febbraio 2009 n. 4404; Cass. Civ. Sez. III 08 febbraio 2007 n. 2748); al contrario, per i parametri medi, il giudice non incontra particolari obblighi di motivazione (Cass. Civ. Sez. II 30 giugno 2015 n. 13400; Cass. Civ. Sez. Lav. 23 giugno 1997 n. 5607; Cass. Civ. Sez. I 19 ottobre 1993 n. 10350), che invece sussistono allorquando liquida parametri diversi (Cass. Civ. Sez. 10 novembre 2015 n. 22883; Cass. Civ. Sez. I 17 settembre 2015 n. 18238; Cass. Pen. Sez. V 8 luglio 2014 n. 29934).
Fonte: Altalex.com