Sosta su strisce blu con ticket scaduto? E’ illecito amministrativo e contrattuale

Postato da il 5 set 2016 in Circolazione stradale, Diritto civile, sanzioni amministrative, Tutti | 0 commenti

Sosta su strisce blu con ticket scaduto? E’ illecito amministrativo e contrattuale

Cassazione Civile, sez. II, sentenza 03/08/2016 n° 16258

La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 16258 del 3 agosto 2016, ha ritenuto che l’esposizione della ricevuta di pagamento per la sosta nelle strisce blu, se scaduta, riveste natura di illecito amministrativo e non soltanto di illecito contrattuale. Questo in quanto si verificherebbe un’evasione tariffaria con conseguente danno erariale.

La vicenda principia quando la Polizia municipale di Chiavari contestava, ad un uomo, la violazione dell’art. 7, comma XV, C.d.S., in quanto aveva sostato, con la propria autovettura, negli appositi spazi delimitati dalle strisce blu, oltre il tempo stabilito, con un contrassegno attestante il pagamento del corrispettivo soltanto per l’ora precedente a quella dell’accertamento. L’episodio approda in Cassazione, dove l’uomo sostiene la tesi che chi paga il ticket senza integrare il versamento per le ore successive non incorre in violazione alcuna della normativa stradale, bensì soltanto in un inadempimento dell’obbligazione contrattuale che sorge nel momento in cui si acquista il ticket, quindi regolamentata dal codice civile.

La Cassazione non sposa l’esposta interpretazione, bensì conferma il proprio orientamento in materia (ex multis Corte di Cassazione, Sezione Il civile, 4 ottobre 2011, n. 20308) in conformità del quale l’art. 157 C.d.S. (Arresto, fermata e sosta dei veicoli) prevede, sottoponendo al comma VIII, la violazione alla medesima sanzione, due distinte condotte: la prima, quella di porre in sosta l’autoveicolo senza segnalazione dell’orario di inizio della sosta, laddove essa risulti prescritta per un tempo limitato, la seconda di non attivare il dispositivo di controllo della durata della sosta, nei casi in cui esso sia espressamente previsto.

“Dispositivo di controllo di durata della sosta”, espressione utilizzata dal VI comma, comprende anche le ipotesi dei parcheggio a pagamento mediante acquisto di apposita scheda: per il collegio ciò discende dal rilievo che la formula è la medesima di quella utilizzata dalla disposizione stradale (art. 7, comma 1, lettera f, C.d.S.) che consente ai Comuni, nell’ambito delle loro competenze in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, di stabilire aree di parcheggio a pagamento, anche senza custodia dei veicoli.

Lo stesso giudice di legittimità (Sezione II civile, 2 settembre 2008, n. 22036) aveva affermato che, là dove il sindaco si sia avvalso del potere di stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei mezzi è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere per mezzo di dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe, la stessa non si sottrae all’operatività della sanzione amministrativa pecuniaria quando la sosta si protrae in violazione della regolamentazione al cui rispetto la stessa era subordinata.

Pertanto “In materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, ove la sosta si protragga oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata, ai sensi dell’art. 7, comma 15, del codice della strada”. Ciò in quanto l’assoggettamento al pagamento della sosta rappresenta un atto che disciplina la sosta medesima, la sosta del veicolo con ricevuta di pagamento esposta scaduta, rispetto al tempo di sosta pagato, riveste natura di illecito amministrativo e non si trasforma in inadempimento contrattuale, trattandosi, similmente alla fattispecie della sosta effettuata trascurando l’acquisto del ticket orario, di un’evasione tariffaria in violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico.

Fonte: Altalex.com

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