La costante violazione dell’obbligo di lealtà reciproca che caratterizza, non soltanto con riferimento alla sfera sessuale, la comunione affettiva posta alla base del vincolo coniugale, viola i doveri nascenti dal matrimonio ed è causa di addebito della separazione.
La Cassazione – sentenza n. 7132 del 9 aprile 2015 – annulla la decisione della Corte d’Appello di Firenze che aveva escluso l’addebitabilità della separazione non ritenendo provato il nesso causale tra il comportamento del marito, contrario al dovere di lealtà nei confronti della moglie, e l’irreversibile crisi coniugale.
La moglie aveva ottenuto ragione dal Tribunale, ma in appello i fatti narrati erano stati considerati privi di rilevanza ai fini dell’addebito per violazione di uno dei doveri matrimoniali.
La moglie lamentava, in primo luogo, che il marito avesse interrotto a sua insaputa il progetto di fecondazione assistita dopo che la stessa si era sottoposta a molteplici cure e a terapie invasive. In secondo luogo, il marito aveva nascosto originariamente la sua dipendenza dagli alcolici e successivamente, la ricaduta nel vizio, nonostante l’assistenza e la solidarietà della moglie.
Ricorrendo in Cassazione, la donna faceva rilevare che la Corte d’Appello, nell’escludere il nesso di causalità, non avrebbe considerato l’incidenza delle due violazioni sulla fiducia reciproca che invece deve caratterizzare un’unione coniugale.
La Cassazione accoglie le censure della ricorrente. La Corte d’Appello ha errato nel considerare separatamente le condotte e non ritenerle quali cause della violazione del dovere di lealtà che caratterizza la comunione spirituale e materiale posta a base dell’affectio coniugalis.
Il fatto che il marito avesse tenuto nascosto alla moglie di essere lui a non poter procreare e il fatto di aver abbandonato, a sua insaputa, il progetto di fecondazione assistita che avevano inizialmente condiviso, senza neppure avvertire la moglie, deve essere considerato come condotta causale dell’intollerabilità della convivenza. Le stesse considerazioni valgono in relazione all’alcolismo dell’uomo, tenuto celato alla moglie dopo che la stessa si era adoperata per far superare la dipendenza al marito.
Entrambe le condotte costituiscono una reiterata e costante violazione dell’obbligo di lealtà nei confronti del coniuge e hanno causato la crisi matrimoniale.
Secondo il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi soltanto sulla violazione dei doveri coniugali posta dall’art. 143 c.c. (Cass. civ. n. 18074/2014).
Di recente il Tribunale di Milano ha dato una chiara definizione dei doveri che nascono dal matrimonio, includendovi il dovere di lealtà che impone di mantenere, anche nei momenti di difficoltà e criticità – siano esse soggettive o oggettive, affettive o di relazione, razionali o emotive – un comportamento improntato alla correttezza e alla coerenza con i valori condivisi che hanno portato all’unione della coppia.
Violazione di un dovere coniugale è anche tradire la fiducia personale del coniuge, intesa come aspettativa di regolarità e continuità nel comportamento dei componenti la coppia, che impone di non manipolare la comunicazione, e di fornire sempre una rappresentazione autentica, non parziale né mendace, delle proprie condotte e che pretende la sincerità, non il ricorso alla menzogna e all’inganno (Trib. Milano n. 15400/2014).
Fonte: Altalex.com