Decreto ingiuntivo: in caso di contestazione la banca deve provare il credito

Postato da il 5 ott 2014 in decreto ingiuntivo, Diritto civile, Tutti | 0 commenti

Decreto ingiuntivo: in caso di contestazione la banca deve provare il credito

Cassazione civile, sez. I, sentenza 18.09.2014 n° 19696
L’onere della prova ricade in capo all’istituto di credito nel caso vi sia esplicita contestazione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

Ogni qualvolta l’istituto bancario proceda giudizialmente contro il cliente tramite ricorso per decreto ingiuntivo che venga opposto dallo stesso cliente, la banca deve dimostrare il proprio credito nel caso in cui quest’ultimo sia stato contestato specificamente.

Nella decisione 18 settembre 2014, n. 19696 i giudici, richiamando precedenti sul tema (Cass. n. 1842/2011) ricorda che nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all’onere di provare il proprio credito invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell’ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all’attività imprenditoriale non può sollevarla dall’onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore.

Il principio, con specifico riferimento alla nullità di clausole riguardanti interessi ultralegali non dovuti, è stato affermato anche nella pronuncia n. 23974/2010, secondo la quale non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito, cui la banca risulta gravata.

La banca deve dimostrare il “percorso” del calcolo del saldo negativo che imputa al proprio cliente, depositando tutti i documenti nonché gli estratti conto dall’inizio del rapporto; non solo la documentazione concernente gli ultimi dieci anni.

Ancora in tema di capitalizzazione trimestrale i giudici della I sezione civile della Cassazione con la decisione del 18 settembre 2014 n. 19696 hanno precisato che la nullità della clausola, appunto, di capitalizzazione trimestrale degli interessi, posti a carico del cliente dell’istituto bancario, produce i propri effetti sin dall’inizio del rapporto di conto corrente.

La dichiarata nullità della citata clausola originariamente applicata al rapporto rende indispensabile il recupero dell’intero saldo sin dall’attivazione del conto (sul punto si veda Cass. civ. n. 21466/2013).

Fonte: Altalex

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