Doppio cognome ai figli: primo sì a proposta di legge

Postato da il 27 set 2014 in Diritto civile, Famiglia, Tutti | 0 commenti

Doppio cognome ai figli: primo sì a proposta di legge

Roma, 24 set 2014 – L’Aula della Camera ha approvato con 239 voti a favore la legge sul doppio cognome che elimina l’obbligo del cognome paterno per i figli e introduce la liberta’ di scelta per i genitori. I voti contrari sono stati 92, gli astenuti 69.

Il voto e’ avvenuto a scrutinio segreto richiesto da Fi, Ncd, FdI e Udc.

Libertà di scelta su cognome figli, non più solo quello di papà

(ASCA) – Roma, 24 set 2014 – Cade l’obbligo del cognome paterno, arriva la liberta’ di scelta. La Camera ha approvato il testo sul doppio cognome, il testo ora passera’ all’esame del Senato. La proposta di legge adegua il nostro ordinamento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 7 gennaio scorso.

Ecco, in sintesi, le novita’.

Liberta’ di scelta. Piena liberta’ nell’attribuire il cognome. Alla nascita il figlio potra’ avere il cognome del padre o della madre o i due cognomi, secondo quanto decidono insieme i genitori. Se pero’ non vi e’ accordo, il figlio avra’ il cognome di entrambi in ordine alfabetico.

Stessa regola per i figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti dai due genitori. Ma in caso di riconoscimento tardivo da parte di un genitore, il cognome si aggiunge solo se vi e’ il consenso dell’altro genitore e dello stesso minore se quattordicenne.

Figli adottivi. Il principio della liberta’ di scelta, con qualche aggiustamento, vale anche per i figli adottati. Il cognome (uno soltanto) da anteporre a quello originario e’ deciso concordemente dai coniugi, ma se manca l’accordo si segue l’ordine alfabetico.

Trasmissibilita’ del cognome. Chi ha due cognomi puo’ trasmetterne al figlio soltanto uno, a sua scelta.

Cognome del maggiorenne. Il maggiorenne che ha il solo cognome paterno o materno, con una semplice dichiarazione all’ufficiale di stato civile, puo’ aggiungere il cognome dell’altro genitore. Se pero’ nato fuori del matrimonio, non puo’ prendere il cognome del genitore che non l’ha riconosciuto.

Entrata in vigore differita. Le nuove norme non saranno immediatamente operative. L’applicazione e’ infatti subordinata all’entrata in vigore del regolamento (il governo dovra’ adottarlo al massimo entro un anno) che deve adeguare l’ordinamento dello stato civile. Nell’attesa del regolamento, sara’ pero’ possibile (se entrambi i genitori acconsentono) aggiungere il cognome materno.

Fonte: Altalex

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