Processo telematico: le novità apportate dalla conversione del D.L. 114

Postato da il 20 set 2014 in Diritto civile, procedura civile, processo telematico, Tutti | 0 commenti

Processo telematico: le novità apportate dalla conversione del D.L. 114

Il 18 agosto 2014 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Vediamo quindi come cambia la normativa del processo telematico a seguito della conversione in legge del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, le cui novità possono essere così riepilogate:

1) Pubblicazione e comunicazione della sentenza
2) Contenuto atti parte e indirizzo PEC
3) Produzioni cartacee delle comparse (art. 111 disp. att. c.p.c.) e delle copie del ricorso e del controricorso (art. 137 disp. att. c.p.c.)
4) Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice
5) Notifiche in proprio tramite PEC e prova della notificazione
6) Notifiche in proprio tramite PEC e art. 147 c.p.c.
7) Processo amministrativo “telematico”:
7.1) Obbligo di sottoscrizione con firma digitale di atti e provvedimenti processuali a decorrere dal 1 gennaio 2015
7.2) Comunicazioni telematiche nel processo amministrativo: modifica art. 136 del codice del processo amministrativo

1) Pubblicazione e comunicazione della sentenza

L’art. 45 comma 1 lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, modificando l’art. 133 comma 2 c.p.c., disponeva che la comunicazione di cancelleria (inviata tramite PEC) avente ad oggetto la sentenza, non doveva limitarsi all’invio del solo dispositivo ma alla versione integrale della stessa.

La Legge 11 agosto 2014, n. 114, con la quale è stato convertito il D.L. 90/14, all’art. 45 del citato decreto ha aggiunto e precisato che la comunicazione (della sentenza) non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., con ciò togliendo qualsiasi dubbio, circa la decorrenza del termine a seguito della comunicazione di cancelleria inviata tramite PEC sorto, soprattutto, dopo l’emanazione della circolare del Ministero della Giustizia del 27 giugno 2014 nella quale, al punto sub 10, si evidenziava che l’invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, era idoneo far decorrere i termini per l’impugnazione.

2) Contenuto atti parte e indirizzo PEC

L’art. 45 bis introdotto nel Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 dalla legge di conversione dell’11 agosto 2014 n. 114, ha modificato sia il primo comma dell’art. 125 del codice di procedura civile sia l’art. 13 comma 3 bis del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni; a seguito di tali modifiche viene meno, da una parte, l’obbligo per il difensore di indicare, nei propri atti, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e, dall’altra, il pagamento del contributo unificato aumentato dalla metà così come prima previsto in caso di mancata indicazione; rimane l’obbligo di indicare il numero di fax.

3) Produzioni cartacee delle comparse (art. 111 disp. att. c.p.c.) e delle copie del ricorso e del controricorso (art. 137 disp.att.c.p.c.)

All’art. 45 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, la legge di conversione dell’11 agosto 2014, n. 114 ha aggiunto il comma 1 bis il quale ha apportato modifiche agli artt. 111 e 137 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile a seguito delle quali, ove l’atto venga depositato telematicamente non è più previsto né il deposito di ulteriori copie cartacee (art. 111 disp. att. c.p.c.) né, nei procedimenti dinanzi la Corte di Cassazione, il deposito cartaceo di almeno tre copie del ricorso e del controricorso (art. 137 disp. att. c.p.c.) in quest’ultima ipotesi, naturalmente, solo quando sarà possibile depositare telematicamente gli atti dinanzi alla Suprema Corte.

4) Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice

L’art. 52 del D.L. 90/2014 è stato modificato dalla legge di conversione n. 114/2014; a seguito di tale modifica viene, da una parte, precisato che “il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine” e, dall’altra, viene eliminato, sempre relativamente al duplicato informatico, il riferimento all’art. 23 bis comma 1 del codice dell’amministrazione digitale.

5) Notifiche in proprio tramite PEC e prova della notificazione

Il comma 1 lettera “c-bis” introdotto nel Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 dalla legge di conversione dell’11 agosto 2014 n. 114, prevede adesso, in generale, che in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire la prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, dovrà procede ai sensi del comma 1-bis della L. 53/94 introdotto dal D.L. 90/2014 e quindi dovrà estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e attestarne la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6) Notifiche in proprio tramite PEC e art. 147 c.p.c.

L’art. 45 bis introdotto nel Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 dalla legge di conversione dell’11 agosto 2014 n. 114, ha ulteriormente modificato il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introducendo l’art. 16 septies;

a seguito di tale modifica è ora previsto, dal comma 1 dell’art. 16 septies, che la disposizione dell’art. 147 c.p.c. si applica anche alle notifiche in proprio ex L. 53/94 eseguite dagli avvocati tramite PEC con la conseguenza che, quando la ricevuta di consegna giunge dopo le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo.

7) Processo amministrativo “telematico”.

7.1) Obbligo di sottoscrizione con firma digitale di atti e provvedimenti processuali a decorrere dal 1° gennaio 2015

Con il decreto legislativo n. 160 del 14 settembre 2012 veniva introdotta, con il comma 2 bis dell’art. 136 del codice del processo amministrativo, la possibilità di sottoscrivere con firma digitale tutti gli atti di parte e le sentenze e ciò nonostante la mancanza delle regole tecniche del processo amministrativo telematico previste dall’art. 13 dell’allegato 2, del D.Lgs. n. 104/2010.

L’art. 38 del D.L. 90/2014 è stato integrato dalla legge di conversione dell’11 agosto 2014, n. 114, con gli articoli 1-bis e 2-bis, le cui disposizioni prevedono che, dal 1° gennaio 2015 tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti dovranno essere sottoscritti con firma digitale; si passa quindi dalla facoltà di sottoscrizione con firma digitale degli atti del processo ad un vero e proprio obbligo di legge.

Relativamente alla mancanza delle regole tecniche del processo amministrativo telematico previste dall’art. 13 dell’allegato 2, del D.Lgs. n. 104/2010, le stesse, così come disposto dall’art. 38 comma 1 del D.L. 90/2014 (articolo questo non modificato dalla legge di conversione), dovranno essere adottate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del D.L. 90/2014, quindi entro e non oltre il 17 ottobre 2014.

7.2) Comunicazioni telematiche nel processo amministrativo: modifica art. 136 del codice del processo amministrativo

L’art. 45 bis introdotto nel Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 dalla legge di conversione dell’11 agosto 2014 n. 114, ha ulteriormente modificato il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introducendo l’art. 16 septies il quale, al comma 2, ha apportato modifiche al codice del processo amministrativo; l’art. 136 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. E’ onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax».

Ciò significa che la PEC, per legge, diventa anche nel processo amministrativo, per i difensori, l’unico mezzo per la ricezione delle comunicazioni da parte della cancelleria in quanto quest’ultima potrà inviarla tramite fax solo ove non sia possibile inoltrarla all’indirizzo PEC del domiciliatario, risultante da pubblici elenchi (o a quello del difensore ove quest’ultimo abbia dichiarato con atto depositato in segreteria di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo PEC, così come disposto dalla Circolare 23 aprile 2014 a firma del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa) per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa.

Fonte: Altalex, nota di Maurizio Reale

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