Email priva di firma fa piena prova se la controparte non la disconosce
Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 14/05/2018 n° 11606 L’e-mail, seppur priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall’art. 2712 c.c. e, dunque, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime. Così si è espressa la Suprema Corte nell’ordinanza 14 maggio 2018, n. 11606, in antitesi rispetto a quanto di recente statuito sempre dalla Cassazione, sezione lavoro...
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